Condizioni generali di contratto (CGC)

Le condizioni generali di contratto (CGC) regolamentano i rapporti tra i collaboratori liberi professionisti e i produttori datori di lavoro.

Le CGC come anche le retribuzioni-guida consigliate sono concordate in seno alla commissione paritetica tra il Sindacato svizzero film e video SSFV e le associazioni affiliate Swiss Film Producers Associations SFP, il Gruppo autori, registi e produttori GARP, la Swissfilm Association SFA, l'Associazione svizzera regia e sceneggiatura ARF/FDS e la comunità d'interesse Produttori indipendenti di film svizzeri IG.

I membri delle associazioni firmatarie rispettano le CGC e le retribuzioni-guida che sono anche riconosciute dalla Confederazione nell'ambito dell'ordinanza sulla promozione del film dell'Ufficio federale per la cultura (UFC).

All’inizio dell’estate 2019 le associazioni ARF/FDS, IG, SFA, SFP, GARP e SSFV hanno concordato una revisione parziale delle condizioni generali di contratto CGC per ingaggi settimanali. Dopo più di due anni e mezzo, le trattative sulle condizioni di lavoro nelle produzioni di film si sono concluse con successo. Le condizioni generali di contratto (CGC) per ingaggi settimanali sono state ratificate da tutte le associazioni ed entreranno in vigore il 1° gennaio 2020.

Numerose sono le disposizioni che sono state adattate alle disposizioni vigenti in materia di protezione del lavoro previste dalla Legge sul lavoro (LL); inoltre, si sono inserite precisazioni riguardo al regolamento delle pause, dei pasti, del tragitto verso il lavoro, dei viaggi e dell’alloggio. Le CGC sono stipulate a tempo indeterminato con un termine di rescissione per le associazioni di mezzo anno.
 

 

Commenti sul nuovo regolamento sul lavoro notturno - CGC 2020

In seguito a diverse richieste pervenute in segreteria da parte di membri di troupe e a riscontri di produttori si è constatato che nelle CGC parzialmente revisionate per ingaggi nel fine settimana, l’articolo 11.2 c) viene interpretato diversamente dai membri e dalle ditte di produzione e che quindi c’è bisogno di chiarimenti.

Condizioni generali di contratto (CGC), Ingaggio settimanale, Articolo 11.2 c)
Si applica un regolamento diverso per il lavoro notturno. Se una parte del lavoro è fornito tra le 23:00 e le 06:00, la durata del lavoro non deve superare le 9 ore. La durata del lavoro giornaliero, pause e lavori straordinari compresi, non deve superare le 12 ore.

Per l’interpretazione dell’articolo abbiamo richiesto il parere del nostro legale che aveva accompagnato i lavori di revisione parziale delle CGC e le negoziazioni nella commissione paritetica incaricata.
Ecco il riassunto delle sue valutazioni: Ai sensi della LL (= Legge sul lavoro), di notte non si può lavorare più di 9 ore. La ditta di produzione ha il dovere di pianificare il lavoro in modo da rispettare la LL. Sono considerate riprese notturne le riprese che si eseguono tra le 23:00 e le 06:00. Tale regolamento si applica anche se solo una parte del lavoro si svolge entro questo lasso di tempo.

L’articolo della LL relativo al lavoro notturno è “vincolante” e non permette alcuna “compensazione” tramite “supplementi” per le ore che superano le 9 ore lavorative previste. Per gli straordinari valgono le regole relative alle ore settimanali di lavoro limitate a 50 ore.

Che cosa significa esattamente?

  • Come già in passato, in caso di lavoro notturno tra le 23:00 e le 06:00 sono dovuti i supplementi.

  • Non è permesso ricompensare il lavoro notturno di oltre 9 ore con un „supplemento extra per straordinari“ e fa comunque sempre testo la regolamentazione delle 50 ore settimanali. Se il monte ore settimanale supera le 50 ore sono dovuti i relativi supplementi per gli straordinari.

  • Le ore mancanti accumulate durante le riprese notturne possono essere compensate nel corso della durata del contratto di lavoro.

Come agire

Se i lavoratori constatano che la regola delle 9 ore per le riprese notturne non è rispettata da parte dei disponenti, essi devono rivolgersi immediatamente alla direzione di produzione ed esigere le misure adatte (personale di sostegno, collaboratori aggiuntivi per il montaggio e smontaggio, sostituti guidatori ecc.)


Motivazione del fatto che a partire dalla decima ora di lavoro notturno NON è possibile compensare con supplementi per lavori straordinari:
La Legge sul lavoro è VINCOLANTE e vieta di lavorare più di 9 ore di notte. Non può quindi essere nell’interesse di noi lavoratori accettare o approvare attraverso misure di compensazione una condizione ILLEGALE ai sensi della Legge sul lavoro.


Attualmente le CGC sono disponibili in tedesco, francese e inglese.