Regole particolari per liberi professionisti
Per il calcolo del guadagno assicurato per liberi professionisti, alla revisione dell'AD (2011) grazie all'impegno del SSFV e di altre associazioni di categoria si è riusciti a ottenere delle regolamentazioni speciali che tengono conto almeno in parte delle condizioni di lavoro specifiche.
Diritto d'indennità: termine quadro, periodo contributivo e indennità giornaliere
La Legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) prevede in generale un termine quadro di 24 mesi di lavoro entro cui si devono attestare almeno 12 mesi di lavoro per poter far valere per la prima volta o per rinnovare il diritto d'indennità attraverso l'assicurazione contro la disoccupazione (secondo e ulteriori termini quadro).
Dal 2003 sono entrate in vigore delle misure a favore dei liberi professionisti con impieghi a tempo determinato. L'art. 8 OADI, Ordinanza federale sull'assicurazione contro la disoccupazione, elenca, fra gli altri, le seguenti professioni: musicisti, attori, artisti, collaboratori artistici della radio, della televisione o del cinema, tecnici del film e giornalisti.
Numero di indennità giornaliere entro il termine quadro di due anni, a partire dal primo giorno del diritto all'indennità di disoccupazione:
- max. 260 indennità giornaliere se si attesta un periodo di contribuzione di 12 mesi in totale
- max. 400 indennità giornaliere se si attesta un periodo di contribuzione di 18 mesi in totale
- max. 520 indennità giornaliere a partire dal 55° anno di età se si attesta un periodo di contribuzione di 22-24 mesi in totale
- max. 520 indennità giornaliere se si percepisce una rendita AI e se si attesta un periodo di contribuzione di 22-24 mesi in totale
Calcolo per il guadagno assicurato (OADI, art. 37)
Il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi sei mesi di contribuzione. Si calcola però in base al salario medio degli ultimi 12 mesi di contribuzione se tale salario è più elevato del salario degli ultimi 6 mesi di contribuzione.
Per il calcolo dei mesi di contribuzione ci sono regole particolari per le professioni in cui sono usuali frequenti cambiamenti di datore di lavoro o rapporti d'impiego di durata limitata. (OADI, art. 12a): Il periodo di contribuzione è moltiplicato per due per i primi 60 giorni civili di un contratto di durata determinata. Nel caso di contratti di durata determinata di meno di 60 giorni, tutti i giorni di lavoro sono moltiplicati per due. Sono considerati giorni civili 30 giorni per ogni mese completo. Per le frazioni di mese, ogni giorno di lavoro (da lunedì a venerdì) è moltiplicato per 1,4.
Per ogni ingaggio fino a 60 giorni civili si conteggia il doppio dei giorni di lavoro prestati.
-> I contratti per una settimana (5 giorni di lavoro/7 giorni civili) = periodo di contribuzione conteggiato: 2x7 giorni civili = un totale di 14 giorni civili.
Per ogni ingaggio di oltre 60 giorni civili si aggiungono 60 giorni al numero di giorni di lavoro prestati.
-> contratto per 9 settimane (2 mesi, 1 settimana) = periodo di contribuzione conteggiato: 2 mesi x 2 + 1 settimana x 1,4 = 7 giorni civili = un totale di 4 mesi, 7 giorni civili.
In questo modo, l'accettare ingaggi di breve durata non comporta uno svantaggio per i liberi professionisti. Per il calcolo del guadagno assicurato si prendono in considerazione soltanto i giorni di lavoro effettivamente prestati.
Opuscolo informativo URC/Cassa disoccupazione
Spesso i collaboratori e consulenti degli uffici regionali di collocamento (URC), degli uffici di collocamento e delle casse disoccupazione, in particolare nei cantoni più piccoli, si trovano in difficoltà di fronte alle particolarità delle nostre professioni. L'opuscolo informativo fornito qui di seguito riassume la situazione speciale dei liberi professionisti. Consigliamo di stamparlo e di consegnarlo nel momento dell'iscrizione nell'URC.
Informazioni destinate alle casse di disoccupazione e agli uffici regionali di collocamento
Occupazione adeguata (LADI, art. 16)
Vale sempre ancora la regola secondo cui, al fine di ridurre il pregiudizio, l'assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione. Non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente dell'assicurato, o che compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli.
Per alcuni membri, l'interpretazione, irragionevole agli occhi del SSFV, di queste regolamentazioni da parte degli organi esecutivi ha condotto negli ultimi anni a riduzioni o addirittura alla negazione del diritto all'indennità di disoccupazione. La costrizione imposta ufficialmente di accettare dei posti di lavoro a lungo termine che nel settore cinematografico praticamente non esistono, non tiene conto delle condizioni di lavoro particolari del settore cinematografico svizzero, su cui gli assicurati non possono esercitare alcun influsso. La stessa cosa vale per la pressione di accettare dei posti di lavoro a lungo termine al di fuori del settore cinematografico, perché ha come conseguenza che si rende impossibile la continuazione dell'attività nella propria professione. Questa interpretazione fa sì che i liberi professionisti siano svantaggiati rispetto agli altri lavoratori.
Continueremo a impegnarci al fine di informare gli enti federali competenti sulle particolarità delle nostre professioni (contratti a tempo determinato, praticamente nessun posto fisso, richieste a breve termine, spostamento degli impieghi lavorativi). L'obiettivo è che gli enti federali diano delle istruzioni più chiare ed eque ai servizi subordinati (uffici di collocamento cantonali, casse disoccupazione) riguardo al trattamento degli artisti e tecnici liberi professionisti.
Gravidanza e parto
Diritto d'indennità durante la gravidanza
Le donne disoccupate che per la gravidanza non sono o sono solo parzialmente abili al lavoro o collocabili temporaneamente, per 30 giorni hanno diritto all'indennità giornaliera completa a patto che soddisfino le altre condizioni. Entro il termine quadro, la persona assicurata può usufruire complessivamente di al massimo 44 indennità giornaliere per inabilità al lavoro (malattia, infortunio o maternità).
Diritto d'indennità dopo il parto
L'indennità giornaliera già in corso è sospesa immediatamente dopo il parto ed è sostituita dalle prestazioni di maternità (massimo 98 giorni). Il dossier di disoccupazione viene chiuso. Il diritto all'indennità giornaliera per disoccupazione rinasce al termine dell'indennità di maternità. A tale scopo è necessario ri-annunciarsi presso l'ufficio di collocamento. Non ci sarà un periodo di attesa se il termine di carenza è stato ammortizzato già prima del parto.
Ulteriori informazioni Info.Maternità
Ulteriori informazioni
Portale dell'assicurazione contro la disoccupazione lavoro.swiss