Indennità di maternità

Le donne che esercitano un’attività lucrativa hanno diritto all’indennità di maternità per le prime 14 settimane dopo la nascita del bambino. L’indennità per la perdita di guadagno ammonta all’80 % del reddito medio conseguito prima del parto, ma al massimo a 196 franchi al giorno.

Indennità di maternità per lavoratrici indipendenti con più datori di lavoro

Direttamente dopo il parto, la madre può richiedere l'indennità di maternità presso la cassa di compensazione competente. Per la richiesta va compilata la Richiesta d'indennità in caso di maternità che deve essere firmata dall'ultimo datore di lavoro.

Inoltre, per ogni datore di lavoro degli ultimi 12 mesi va compilato il Foglio complementare alla richiesta d'indennità in caso di maternità .

Indennità di maternità per lavoratrici disoccupate senza indennità di disoccupazione

Oltre alla Richiesta d'indennità in caso di maternità va compilata l' Attestazione del datore di lavoro (per donne disoccupate senza l'indennità di disoccupazione) e consegnata alla cassa di compensazione.

 

Il diritto all'indennità di maternità può essere esercitato fino a 5 anni dopo le 14 settimane del congedo di maternità. Al termine di questo periodo il diritto si estingue.

Ulteriori informazioni presso la SECO Protezione delle donne incinte e madri che allattano .