Assegni familiari

Hanno diritto agli assegni familiari i salariati, i lavoratori indipendenti (dall’ 1° gennaio 2013) e le persone prive di attività lucrativa che conseguono un reddito modesto.

Gli importi e l'assegnazione degli assegni per i figli e degli assegni famigliari variano a seconda del Cantone. Le informazioni in merito sono fornite dalla cassa di compensazione del Cantone di residenza.

Secondo la legge federale sugli assegni familiari (LAFam; in vigore dall’ 1° gennaio 2009) in tutti i Cantoni sono versate le seguenti prestazioni minime mensili:
- un assegno per i figli di 200 franchi per ogni figlio di età inferiore ai 16 anni;
- un assegno di formazione di 250 franchi per ogni figlio in formazione di età compresa tra i 16 e i 25 anni.

Anche le persone che lavorano a tempo parziale hanno diritto ad assegni familiari interi, a condizione che percepiscano un salario di almeno 587 franchi al mese o di 7 050 franchi all’anno. Al di sotto di questo limite hanno diritto agli assegni familiari per persone prive di attività lucrativa, a patto di adempiere le relative condizioni.

Se la persona lavora per diversi datori di lavoro, i salari sono addizionati. In questi casi il datore di lavoro che versa il salario più elevato è competente per gli assegni familiari.

Il diritto agli assegni familiari nasce e si estingue con il diritto al salario. In caso d’incapacità al lavoro in seguito a malattia o infortunio, gli assegni familiari continuano a essere versati almeno nel mese in cui è insorta l’incapacità al lavoro e nei tre mesi successivi. Gli assegni sono versati anche durante il congedo di maternità, ma al massimo per 16 settimane.

Opuscolo informativo Assegni familiari, pubblicato del Centro d'informazione AVS/AI in collaborazione con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 01.2024