Modifica dell’ordinanza COVID-19 cultura del 31 marzo 2021

Il 31 marzo, il Consiglio federale ha adottato delle modifiche all'ordinanza COVID-19 cultura che ampliano le condizioni di accesso alle misure di sostegno. Cosa c'è in gioco?

Indennità di perdita di guadagno per gli operatori culturali

Quali sono ora i periodi coperti dalle indennità?

Le indennità di perdita di guadagno per gli operatori culturali erano state reintrodotte il 18 dicembre 2020 per i danni insorti a partire dal 19 dicembre 2020. Con la modifica dell’ordinanza si applica la retroattività dell’indennità, approvata dal Parlamento nella sessione primaverile: gli operatori culturali possono far valere danni insorti a partire dal 1° novembre 2020. Gli operatori culturali possono così ricevere un’indennità senza interruzione a partire dal marzo 2020, alla stessa stregua delle imprese culturali.

Entro quali termini devono essere inoltrate le richieste?

Per l’inoltro delle richieste per le indennità di perdita di guadagno sono stati fissati dei termini intermedi. Per gli operatori culturali il termine per inoltrare le richieste d’indennità per i danni insorti tra il 1° novembre e il 30 aprile 2021 è il 31 maggio 2021.

In che modo sono state estese le condizioni per beneficiarne?

Le indennità sono ora assegnate anche agli operatori culturali occasionali e non solo agli operatori culturali con statuto indipendente. Gli operatori culturali occasionali che possono ricevere un’indennità sono i lavoratori dipendenti con impiego temporaneo in grado di dimostrare che dal 2018 sono stati assunti a tempo determinato almeno quattro volte presso minimo due datori di lavoro diversi nel settore della cultura. (In caso di assenze prolungate, i requisiti possono essere ridotti).

Aiuto finanziario d’emergenza

In che modo sono state estese le condizioni per beneficiarne?

L’aiuto finanziario d’emergenza si calcola in funzione del bisogno effettivo tenuto conto delle spese e del reddito computabili nonché della sostanza dell’operatore culturale. I cambiamenti apportati dalla modifica dell’ordinanza sono i seguenti:

  • Il limite massimo di sostanza per poter ricevere un aiuto finanziario d’emergenza è stato innalzato da 45 000 a 60 000 franchi. Questo limite aumenta di 20 000 franchi per ogni figlio per cui vi è un obbligo di mantenimento, importo precedentemente fissato a 15 000 franchi.
  • Per la valutazione delle richieste, ora è considerata solo la sostanza liberamente disponibile. In particolare tutti i beni immobili del richiedente non sono più considerati. I ricavi da locazione di questi beni sono invece computati nel reddito.
  • Per ridurre il dispendio di risorse e accelerare le decisioni, si applica una franchigia sul reddito: i redditi inferiori ai 1000 franchi al mese non sono presi in considerazione al momento della presentazione della richiesta.

Anticipo concesso sull’aiuto finanziario

In che modo la modifica dell’ordinanza permette di velocizzare il versamento dei liquidi?

Gli organi d’esecuzione (i Cantoni per le indennità di perdita di guadagno, Suisseculture Sociale per l’aiuto finanziario d’emergenza) possono ora concedere un anticipo ai richiedenti se 30 giorni dopo la presentazione della richiesta la decisione non è ancora stata presa.

 

Ufficio federale della cultura UFC, 31.03.2021
https://www.bak.admin.ch/bak/it/home/temi/covid19/massnahmen-covid19.html

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